Cessione in Rete - Vendita e Ritiro Dedicato
INFORMAZIONI GENERALI SUL RITIRO DEDICATO1. Cosa si intende per ritiro dedicato dell’energia elettrica?
Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.
2. Chi è il soggetto che procede al ritiro dedicato?
L’AEEG, con Deliberazione n. 280/2007, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa ricopra il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico e conseguentemente proceda al ritiro dedicato dell’energia elettrica.
3. Quali sono i vantaggi di aderire al regime di ritiro dedicato?
Il vantaggio per il produttore è rappresentato da una notevole semplificazione dell’iter per la cessione dell’energia elettrica. In tale caso, infatti, il GSE è l’unico soggetto al quale il produttore dovrà rivolgersi per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica sostituendo ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto.
Il produttore non avrà rapporti con Terna e con il distributore per ciò che riguarda accesso e gestione amministrativa e commerciale del ritiro. Tuttavia la convenzione con il GSE non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione relativa a eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.
4. Per quali impianti è prevista la possibilità di richiedere al GSE il ritiro dedicato dell’energia elettrica?
E’ prevista la possibilità di richiedere il ritiro dedicato per l’energia elettrica prodotta dagli impianti:
1. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
2. di qualsiasi potenza che producano energia elettrica dalle seguenti fonti
rinnovabili:
eolica;
solare;
geotermica;
del moto ondoso;
maremotrice;
idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente).
...;
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