Energia: obbligo di separazione del marchio tra distributore e venditori della stessa societ
Finalmente, per rimuovere ogni rischio di confusione, promuovendo trasparenza e concorrenza, il distributore e i venditori integrati in uno stesso gruppo societario - elettrico o gas - non potranno pi? utilizzare lo stesso marchio, dovranno separare le politiche di comunicazione ed utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti;
le stesse regole valgono anche per il venditore integrato che nell'elettricit? opera sia nel mercato libero che nella tutela.
Lo ha deciso l'Autorit? per l'energia con la delibera 296/2015/R/COM, adottata dopo un ampio processo di consultazione, che fissa gli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore elettrico e gas.
Per quanto riguarda gli obblighi di separazione del marchio e della comunicazione, da assolvere entro il 30 giugno 2016 (debranding, previsto dalle direttive europee del c.d. 'terzo pacchetto energia', recepito con il decreto legislativo 93/11)[1], l'Autorit? lascia la libert? alle imprese di decidere quale tra l'attivit? di distribuzione o vendita dovr? modificarli, nel rispetto delle scelte imprenditoriali legate al valore economico dei marchi.
La societ? dovr? garantire l'applicazione delle regole assicurando che ogni elemento di tipo testuale o grafico sia ben distinto.
Gli obblighi di separazione degli spazi commerciali e dei canali di interfaccia con i clienti dovranno invece essere assolti entro il 1? gennaio 2017.
Viene poi rafforzato il divieto di trasferire le informazioni commercialmente sensibili, come i dati sul consumo o la morosit?, tra il distributore e le imprese di vendita (e tra chi vende energia elettrica in tutela e nel mercato libero all'interno dello stesso gruppo), se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell'Autorit?.
Misure che vogliono assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni, garantita anche con l'obbligo di separazione delle banche dati dell'attivit? di distribuzione dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza.
Pi? in generale, l'Autorit? prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sia assolta facendo ricorso, dove disponibili, agli strumenti per la disintermediazione previsti dalla regolazione, tra cui in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (SII).
Articolo completo su http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/15/150703.htm
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